È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di attuazione e integrazione del decreto legislativo n. 37 del 2021 in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio della professione di agente sportivo. 

Come riporta Calcio e Finanza, il provvedimento – decreto del Dipartimento per lo Sport del 2 dicembre 2025, n. 218 – dà finalmente piena attuazione a una riforma attesa da anni, completando il quadro normativo delineato dal legislatore nel 2021.

Di seguito, il parere favorevole dell’avvocato Enrico Lubrano, Docente di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli e Avvocato con esperienza professionale specifica nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport: 

Il Decreto Attuativo in questione si pone ad un livello subordinato rispetto alla fonte primaria costituita dal Decreto Legislativo n. 37/2021 e ad un livello sovraordinato rispetto alla disciplina posta dai Regolamenti del C.O.N.I. e delle singole Federazioni Sportive, che dovranno poi essere adeguati (entro sei mesi) al fine di renderli conformi al Decreto.

Il Decreto Attuativo è stato emanato come esito ad un’ampia istruttoria, nell’ambito della quale è stato sentito il CONI e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato (Sezione Consultiva Atti Normativi, seduta 22 luglio 2025), dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (parere 6 agosto 2025) e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimento 25 settembre 2025): di conseguenza, il Decreto risulta essere stato già vagliato (sia pure in sede preventiva) dalle autorità competenti, sia per i profili amministrativi, sia per i profili relativi alla disciplina della concorrenza, sia, infine, per i profili relativi alla protezione dei dati personali.

Dal punto di vista contenutistico, il Regolamento in questione si pone come un importante atto normativo di ricognizione, di attuazione e di integrazione della normativa di settore: esso disciplina il Registro nazionale degli agenti sportivi (art. 1), tenuto presso il  CONI (art. 2), con competenza della relativa Commissione Agenti Sportivi per quanto attiene iscrizioni, rinnovi e cancellazioni (art. 14); il Registro è articolato in quattro Sezioni, ovvero agenti sportivi (art. 3), società di agenti sportivi (art. 4), agenti sportivi stabiliti (art. 5) a agenti domiciliati (art. 15); il Decreto – conclude l’avvocato Lubrano – disciplina, infine, gli obblighi di copertura assicurativa e di aggiornamento professionale per gli agenti (artt. 8 e 9), l’esame di abilitazione nazionale (artt. 10-12) ed il regime disciplinare (art. 16).

Fonte: Calcio e Finanza / Redazione / Giovedì 22.01.2026